L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:
nonché il procedimento di registrazione e controllo.
I cittadini devono rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
L'invio di cui ai punti 2 o 3 è consentito ad una delle seguenticondizioni:
Tutti i Servizi